Tutti gli eletti, i relativi seggi e i risultati completi dei candidati delle liste di
Nichi Vendola, Rocco Palese e Adriana Poli Bortone

Il Sistema Elettorale


Elezioni Regionali Puglia - 28 e 29 marzo 2010

I sistemi elettorali sono lo strumento che regola la trasformazione delle scelte politiche degli
elettori in voti e la trasformazione dei voti in seggi. Essi possono essere ripartiti in tre grandi
categorie: a) sistemi proporzionali, basati sul principio della rappresentatività, per cui il numero
dei seggi attribuiti alle liste è proporzionale al numero dei voti ricevuti; b) sistemi maggioritari,
fondati sul principio della responsabilità degli eletti verso gli elettori
prioritariamente, a garantire l’espressione della volontà della maggioranza, per cui chi ottiene la
maggioranza (relativa o/assoluta) nel collegio o ambito di elezione vince il seggio; c) sistemi misti
tendenti a garantire la volontà e la responsabilità della maggioranza, senza rinunciare, però, al
principio della rappresentatività.

Le regioni italiane hanno visto susseguirsi diversi sistemi elettorali per l’elezione dei propri organi
istituzionali. Si è passati da un sistema proporzionale puro, nelle elezioni dal 1970 al 1994, ad un
sistema misto unico per tutte le regioni, dal 1995 al 2004, per giungere, a partire dal 2005, ad un
sistema misto differenziato che la Regione Puglia ha adottato con l’approvazione delle, più volte
citate leggi regionali: legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia) e legge
regionale 28 gennaio 2005, n. 2 (legge elettorale regionale).

Come già sottolineato in precedenza, la legge elettorale pugliese riprende sostanzialmente
l’impianto delineato in precedenza dalla legislazione nazionale (legge 108/1968; legge 43/1995;
legge costituzionale 1/1999, art. 5), con l’apporto tuttavia di alcune importanti novità;
dall’abolizione del “listino” regionale ad una disciplina parzialmente diversa del sistema di
votazione e delle modalità di voto, che caratterizzano il sistema elettorale della Regione.
Il Presidente della Regione è eletto direttamente con il sistema maggioritario: vince quindi chi ha
più voti (maggioranza relativa) e non ci sono ballottaggi (art. 2, c. 7, legge regionale n. 2 del
2005).

Chi arriva secondo viene comunque eletto Consigliere regionale (art. 2, c. 8, legge regionale n. 2
del 2005).

L’elezione del Consiglio regionale della Puglia avviene sulla base di un sistema misto (in gran
parte proporzionale, in piccola parte maggioritario).

PUGLIA - ELEZIONI REGIONALI

Dei settanta consiglieri che compongono il Consiglio regionale i quattro quinti (56) sono eletti
nelle circoscrizioni provinciali sulla base di liste concorrenti in proporzione ai voti ottenuti.
L’altro quinto (13) è eletto
con il sistema maggioritario non sulla base di liste regionali
concorrenti, stante l’eliminazione del “listino” regionale, ma attingendo dai gruppi di liste
provinciali, collegate con il candidato Presidente eletto, che abbiano conseguito almeno un
seggio della quota proporzionale.

In realtà il listino regionale non viene effettivamente eliminato (l’art. 9 della legge regionale n. 2
del 2005 parla ,infatti, di modifica della sua composizione), ma si rinnova il procedimento per la
sua costituzione e quindi, la sua distribuzione all’interno della coalizione vincitrice della
competizione elettorale: il premio di maggioranza che consente alle liste collegate al Presidente
eletto di vedersi attribuiti i tredici seggi aggiuntivi, viene, perciò, costituito attingendo
esclusivamente dai gruppi di liste provinciali che abbiano conseguito almeno un seggio con il
proporzionale mediante il metodo del quoziente naturale e dei resti più alti.

In sostanza la nuova procedura elettorale non prevede più una lista precostituita dai partiti prima
del voto e attribuita in toto o in parte alla coalizione vincente, ma una lista che si riempie sulla
base dei risultati ottenuti. Il meccanismo di elezione del Consiglio regionale si articola quindi, sic
et simpliciter, in due procedimenti (che saranno di seguito delineati): il primo con cui attraverso il
metodo del quoziente corretto di un’unità vengono distribuiti 56 mandati (sistema di Hagenbach-
Bishoff); un secondo con cui, attraverso il sistema del quoziente naturale e dei resti più alti, si
distribuiscono 13 seggi aggiuntivi all’interno della coalizione vincente, al fine di favorire la sua
funzione di governo (in senso lato) della Regione.

Scheda elettorale e modalità di voto

La votazione avviene su un’unica scheda.

Il modello di scheda elettorale da utilizzare per le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente
della Giunta è stato approvato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, nei termini
prescritti (quindici giorni dall’entrata in vigore della legge regionale n. 2 del 2005), e
precisamente il 14 febbraio 2005.

Esso è formato secondo le indicazioni contenute nella stessa legge.
I nomi ed i cognomi dei candidati alla carica di Presidente sono scritti in un apposito rettangolo,
al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato.

PUGLIA - ELEZIONI REGIONALI

Sulla destra, accanto a ciascun contrassegno, è stampata una riga per l’espressione di una
preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale della lista votata.

I nominativi dei candidati presidenti e i contrassegni di ciascuna lista devono essere disposti, sulla
scheda, secondo l’ordine risultato dai sorteggi compiuti, rispettivamente, dall’Ufficio Centrale
Regionale e dagli Uffici Centrali Circoscrizionali.

La nuova legge elettorale ha ridefinito in parte le modalità del voto, prevedendo all’art. 7 una
minuta disciplina tendente ad evitare la nullità del suffragio.
Ciascun elettore può:

a) votare, con un unico voto, per un candidato alla carica di Presidente e per una delle liste ad
esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Nel caso in cui l’elettore
tracci un unico segno sulla scheda a favore di una lista, il voto s’intende espresso anche a favore
del candidato Presidente ad essa collegato;

b) votare per un candidato alla carica di Presidente, anche non collegato alla lista prescelta,
tracciando un segno sul relativo rettangolo (voto disgiunto);

c) esprimere un solo voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il
cognome sull’apposita riga posta a fianco del contrassegno.

Bisogna, inoltre, considerare che:
- in caso di discordanza tra il voto di lista e il voto di preferenza al candidato, il voto è attribuito
alla lista del candidato prescelto e al candidato medesimo;

- se il candidato Consigliere non è designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni
altro candidato della stessa lista, sarà ritenuto valido il voto di lista, se espressamente votata;

- se l’elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza per un
candidato della medesima lista, s’intende che abbia votato la lista alla quale lo stesso appartiene;

- se, invece, l’elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza
per un candidato appartenente a una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui
appartiene il candidato indicato;

- nel caso in cui l’elettore esprima il voto a favore di un candidato Presidente e la preferenza
per più di una lista ad esso collegata viene ritenuto valido il voto al candidato Presidente e nulli i
voti di lista.

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Assegnazione dei seggi
Preliminarmente, occorre precisare che possono partecipare all’assegnazione dei seggi soltanto
le liste che abbiano superato la soglia di sbarramento. La più volte citata legge elettorale
pugliese stabilisce, infatti, che non sono ammesse alla distribuzione dei seggi le liste collegate
allo stesso Presidente (la c.d. coalizione) che non abbiano ottenuto, nell’intera regione,
complessivamente tra loro, almeno il 5 per cento dei voti validi.

A ciò deve aggiungersi, a partire dalle prossime elezioni, l’introduzione di uno sbarramento di
lista a livello regionale del 4 per cento, infatti: “ a partire dalle votazioni per le elezioni della IX
legislatura, non sono ammessi all’assegnazione di seggi i gruppi di liste che, anche se collegate ad
altre liste, non abbiano individualmente superato la soglia del 4 per cento dei voti validi ” (art. 11,
lett. J, legge regionale n. 2 del 2005).

Per quanto riguarda la parte proporzionale il riparto dei seggi tra le liste è effettuato dagli uffici
centrali circoscrizionali sulla base della cifra elettorale di ciascuna lista provinciale.

La cifra elettorale di ciascuna lista è data dalla somma dei voti di lista validi, ottenuti da ciascuna
lista nelle singole sezioni della circoscrizione. In base alla cifra elettorale di ciascuna lista l’Ufficio
centrale circoscrizionale procede al riparto dei seggi, secondo la seguente sequenza di operazioni
utilizzate:

a) effettuata la somma delle cifre elettorali di tutte le liste della circoscrizione ammesse ai seggi
(cioè il totale dei voti validamente espressi in quella provincia), si divide, suddetta somma, per il
numero dei seggi assegnati alla circoscrizione provinciale più uno;

b) si ottiene così un risultato, in cui è trascurata la eventuale parte frazionaria, che rappresenta il
quoziente elettorale della circoscrizione;

c) si dividono i voti ottenuti da ciascuna lista per il quoziente elettorale circoscrizionale;

d) si attribuiscono ad ogni lista tanti seggi quante sono le volte che il quoziente è contenuto nella
cifra elettorale di lista;

e) i seggi non assegnati vengono attribuiti al Collegio Unico Regionale (CUR);

f) si stabilisce la somma dei voti residuati da ogni lista;

g) si determina la cifra individuale di ciascun candidato, vale a dire il numero di preferenze
valide ottenute;

PUGLIA - ELEZIONI REGIONALI

h) si determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre
individuali, sulla base della quale sono attribuiti i seggi ottenuti dalla lista (si tenga presente che a
parità di cifre individuali prevale l’ordine di presentazione nella lista);

i) il Presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati
dall’ufficio stesso, proclama eletti i candidati che hanno ottenuto le cifre elettorali più elevate,
ovviamente, nei limiti dei posti cui la lista ha diritto e secondo la graduatoria sopra menzionata.

Per quanto attiene ai seggi non assegnati, di cui al precedente punto e), ciascun Ufficio centrale
circoscrizionale comunica, a mezzo di estratto del verbale, all’Ufficio centrale regionale (costituito
presso la Corte d’Appello del capoluogo di Regione: 1) il quoziente elettorale circoscrizionale; 2) il
numero dei seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione; 3) per ciascuna lista: il numero dei
candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti, i voti residui. Una
volta ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici circoscrizionali, l’Ufficio centrale regionale
provvede ad assegnare i seggi non attribuiti nelle circoscrizioni compiendo le operazioni di
seguito elencate:

1) si determina il numero complessivo dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni;
2) si determina il numero di voti residuati di ciascuna lista provinciale;
3) si sommano i voti residuati di tutte le liste con lo stesso contrassegno o gruppo di liste (cifra
elettorale residua liste della circoscrizione);
4) si sommano tutti i voti residuati di tutti i gruppi di liste (cifra elettorale residua gruppo di liste);
5) si determina il quoziente elettorale regionale dividendo la somma delle cifre elettorali
residue di ciascun gruppo di liste per i seggi rimasti ancora da attribuire;
6) a ciascun gruppo di liste vengono attribuiti tanti seggi quante volte il quoziente elettorale
regionale risulti contenuto nella cifra elettorale residua di ciascun gruppo di liste;
7) i seggi ancora rimanenti sono assegnati ai gruppi per i quali le divisioni hanno dato i maggiori
resti, e in caso di parità di resti, a quei gruppi che hanno avuto maggiori voti residuati (cifra
elettorale residua). In caso di ulteriore parità si procede a sorteggio;
8) per ciascun gruppo di liste si procede, quindi, a formare la graduatoria decrescente dei voti
residuati (cifra elettorale residua) espressi in percentuale del relativo quoziente elettorale
circoscrizionale. A tal fine si moltiplicano i voti residuati di ciascuna lista provinciale per cento, e
si divide il prodotto ottenuto per il quoziente circoscrizionale;

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9) i seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste sono assegnati alle liste provinciali in base a tale
graduatoria. Nel caso in cui a una lista spetta un seggio, ma questa non ha più candidati
disponibili, si passa alla lista dello stesso gruppo che la segue in graduatoria.

In riferimento al meccanismo maggioritario con il quale vengono assegnati i tredici seggi
aggiuntivi (il c. d. premio di maggioranza) è necessario ribadire che il campo risulta circoscritto ai
soli gruppi di liste che abbiano conseguito almeno un seggio della quota proporzionale. A tale
scopo, l’Ufficio centrale regionale:
a) calcola il quoziente di maggioranza dividendo la somma delle cifre elettorali conseguite (a
livello regionale) dai gruppi di liste provinciali collegati con il Presidente eletto per tredici,
trascurando l’eventuale parte frazionaria del quoziente;
b) determina il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo, dividendo la cifra elettorale di
ciascun gruppo di liste per il quoziente di maggioranza;
c) assegna i seggi che rimangono ancora da attribuire ai gruppi per i quali queste ultime divisioni
hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori
cifre elettorali.

I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le
modalità di cui al decimo e undicesimo comma dell’articolo 15 della legge n. 108 del 1968,
peraltro, già indicate nei precedenti punti 8) e 9) e, a partire dalla prima circoscrizione alla quale
non è stato ancora attribuito il seggio, ai sensi del decimo comma del citato articolo 15 della
legge n. 108 del 1968. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo
all’assegnazione di seggi, l’attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla
prima circoscrizione della medesima graduatoria ( art. 9, c. 5 e 6, legge regionale n. 2 del 2005).
Ad ulteriore garanzia di governabilità è previsto che l’Ufficio centrale regionale effettui una
verifica (prima verifica) tesa ad accertare che il numero di voti riservati al candidato Presidente
risultato eletto sia pari o superiore al 40 per cento del totale dei voti validi conseguiti da tutti i
candidati alla carica di Presidente.

Nell’ipotesi in cui detta verifica desse esito negativo e, quindi, il numero di voti riservati al
candidato presidente risultato eletto fosse minore del 40 per cento si dovrà ulteriormente
verificare che il totale dei seggi conseguiti dai gruppi di liste collegati al Presidente sia pari o
superiore al 55 per cento dei seggi assegnati al Consiglio (seconda verifica).

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Se è minore del cinquantacinque per cento si assegnano alla coalizione del Presidente eletto una
quota aggiuntiva di seggi (c. d. premio di governabilità), che tenuti fermi i seggi già attribuiti,
consenta di raggiungere il cinquantacinque per cento dei seggi del Consiglio.

Nell’ipotesi in cui dalla prima verifica emerga che il numero di voti riservati al candidato
Presidente risultato eletto sia, invece, maggiore del 40 per cento si effettueranno le stesse
operazioni previste, sostituendo alla percentuale del 55 per cento quella del 60 per cento.

Come sottolineato in precedenza, è nominato Consigliere anche il candidato alla carica di
Presidente che abbia conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del
candidato proclamato eletto Presidente, ovvero, in altri termini, colui che arriva secondo nella
competizione elettorale. Ai fini dell’assegnazione di detto seggio possono verificarsi tre diverse
ipotesi:

1. Se i seggi sono stati attribuiti tutti in sede circoscrizionale e, quindi non possono essere
toccati, l’Ufficio centrale regionale procede all’ attribuzione di un seggio aggiuntivo, così
facendo passare il totale dei seggi del Consiglio da settanta a settantuno. Di tale
aumento si tiene conto nel calcolo del premio di maggioranza.

2. Se i seggi sono stati attribuiti in sede di Collegio Unico Regionale (CUR) con quozienti
interi , viene utilizzato l’ultimo di tali seggi, cioè quello assegnato al gruppo di liste con la
cifra elettorale più bassa, prendendo, ovviamente, in considerazione il gruppo di liste del
Candidato non eletto.

3. Se, invece, i seggi sono stati attribuiti in sede di CUR ricorrendo ai resti o alla cifra
elettorale, si prende il seggio assegnato al gruppo di liste con il resto minore e, se c’è
stato sorteggio, si prende il seggio attribuito con sorteggio. Il gruppo di liste preso in
considerazione è sempre quello del candidato non eletto.